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SPORT

Casa Napoli: Juve, pubblicate le motivazioni della sentenza

07 Gennaio 2021 22:47 —

Il 22 dicembre scorso il Collegio di Garanzia del CONI, terzo ed ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva italiana, ha dato ragione al Napoli nel ricorso presentato dopo la sconfitta a tavolino e la perdita del punto in classifica seguente alla mancata disputa della gara Juve-Napoli (i partenopei non si presentarono a Torino perché bloccati dall’Asl Napoli 1). Dal giorno della pubblicazione della sentenza, grande curiosità circa le motivazioni che hanno portato a quel risultato. Ebbene, il CONI ha pubblicato oggi le motivazioni della sentenza in cui è chiaramente spiegato come i partenopei si siano ottenuti a quanto disposto dall’ASL, organo superiore rispetto alla normativa della Figc, con il protocollo rispettato. Ecco il testo della sentenza. "Sono state rese depositate oggi le motivazioni della sentenza afferente al ricorso - accolto dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia il 22 dicembre 2020 - presentato dalla S.S.C. Napoli S.p.A. lo scorso 4 dicembre 2020 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus F.C. S.p.A., La Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d'Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica. Secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La società Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente. Ne discende – secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia – che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima. Secondo il Collegio di Garanzia, il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà (cosiddetto factum principis), non può essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l’atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020. Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione". Il Napoli, quindi, ha agito secondo le regole ed il club ha voluto sottolinearlo con un lungo post apparso sul sito ufficiale. "Il Collegio di Garanzia dello Sport ha pubblicato oggi le motivazioni della sentenza dello scorso 22 dicembre, relative al ricorso presentato dalla SSC Napoli, in riferimento alla gara Juventus-Napoli. Le motivazioni della decisione reintegrano pienamente la dignità e l’immagine della SSC Napoli, con accoglimento dei tre motivi proposti dalla Società, assistita dagli avvocati Enrico Lubrano e Mattia Grassani. Il Collegio di Garanzia, in particolare, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha riconosciuto che la preclusione alla trasferta si era già verificata con l’emanazione dei tre provvedimenti di sabato 3 ottobre 2020, di isolamento domiciliare dell’intero gruppo-squadra, che imponevano non solo l’obbligo di dimora, ma anche il divieto di trasferimenti e di viaggi, come previsto dalla normativa vigente. Di conseguenza, la decisione in questione ha confermato che la SSC Napoli ha agito in piena buona fede e nel rispetto nella normativa emergenziale e dello stesso Protocollo FIGC (costituito, allora, da un mero rinvio alla Circolare del Ministero della Salute 18 giugno 2020), in quanto - laddove fosse partita con il volo del sabato sera - la stessa avrebbe violato i provvedimenti dell’Autorità Sanitaria e avrebbe posto in essere un illecito penale, ai sensi dell’art. 650 c.p.. La SSC Napoli ringrazia gli avvocati Enrico Lubrano e Mattia Grassani, che hanno fatto valere le giuste ragioni della Società e ottenuto il pieno accoglimento delle stesse, con piena reintegrazione non solo degli interessi sportivi, ma anche della propria dignità e immagine. Per leggere direttamente quanto pubblicato oggi dal CONI, insieme ad un breve commento alla decisione posto in essere dagli Uffici del Collegio di Garanzia e nel quale è allegata l’intera decisione, con motivazioni, del Collegio di Garanzia  Clicca qui

Giovanni Spinazzola 

07 Gennaio 2021 22:47 - Ultimo aggiornamento: 07 Gennaio 2021 22:47
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