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CRONACA

Lavoro: "PrestO", la nuova normativa in materia di lavoro occasionale

06 Luglio 2017 13:46 — L'Inps dirama circolare che spiega i nuovi voucher.

Si chiama "PrestO" (acronimo di Prestazione Occasionale) il nuovo contratto semplificato previsto dall'articolo 54 bis "Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia" del Dl 50/2017 cd Manovra Correttiva 2017. Si tratta del nuovo buono lavoro Inps che sostituisce i vecchi voucher aboliti dal Governo Gentiloni per scongiurare il referendum sui voucher proposto dalla Cgil e validato anche dalla Corte Costituzionale. Ieri l’Istituto previdenziale guidato da Tito Boeri ha pubblicato la circolare 107/2017 con le indicazioni operative per l’utilizzo del nuovo lavoro occasionale introdotto dal decreto. "PrestO" sarà operativo da lunedì 10 luglio sulla piattaforma telematica dell’Inps. "PrestO" potrà essere utilizzato da tutte le aziende che contino fino ad un massimo di cinque dipendenti ed anche nel settore agricolo, mentre restano esclusi il settore dell'edilizia ed i lavoratori in appalto. Per i privati ci sarà il Libretto Famiglia per la retribuzione del lavoro domestico (ivi inclusi interventi di manutenzione, giardinaggio, pulizia, insegnamento privato, assistenza, babysitting). In entrambi i casi i lavoratori non potranno incassare più di 5mila euro l’anno, di cui non più di 2.500 euro da un singolo committente. Famiglie e aziende, a loro volta, non potranno fruire di lavoro occasionale per più di 5mila euro all’anno. La retribuzione è aumentata del 25% fino a 6.250 eu l'anno in favore delle seguenti categorie: pensionati, se titolari di un assegno pensionistico di vecchiaia o di invalidità; studenti iscritti alle superiori o all'università al di sotto di 25 anni; disoccupati; percettori di reddito d'inclusione o altre prestazioni di sostegno al reddito. Il Dl 50/2017 ha previsto che per il Presto utilizzabile dalle famiglie il valore nominale di ciascun titolo di pagamento sia di 10 euro, e a carico dell’utilizzatore ci siano 1,65 euro di contributi previdenziali, 0,25 di premio Inail e 0,10 di oneri gestionali. Il testo lasciava presupporre che tali importi fossero aggiuntivi rispetto ai 10 euro, invece secondo l’Inps sono inclusi, e quindi il netto pagato al lavoratore è di 8 euro invece dei 7,5 del passato. Per quanto riguarda il contratto di prestazione occasionale, che deve essere utilizzato da tutti i soggetti "non famiglie" il compenso minimo orario è di 9 euro, ma si dovranno pagare almeno 36 euro, cioè il corrispettivo di quattro ore, anche se quelle effettivamente lavorate saranno meno. Ai 9 euro va aggiunto il 33% di contribuzione Inps (2,97 euro), 3,5% di premio Inail (3,2 euro) arrivando così a 12,29 euro. Su questo importo, precisa ancora l’Inps, si applica l’1% di oneri di gestione che fanno salire il costo totale minimo orario per l’utilizzatore a 12,41 euro. L'acquisto sarà online e il committente potrà comunicare la prestazione occasionale un'ora prima dell’inizio del lavoro. Entrambe le procedure saranno gestite dall’Inps tramite una piattaforma informatica su cui convergeranno i versamenti effettuati dai committenti, le informazioni relative alle singole attività svolte e gli importi effettivamente pagati ai lavoratori. Sarà poi l’Inps stessa ad effettuare i pagamenti. Per i datori di lavoro che non adempiranno alle nuove regole di comunicazione PrestO, sono previste sanzioni variabili tra i 500 ai 2.500 euro. Inoltre, è prevista l'assunzione obbligatoria da parte del committente, in caso di superamento dei limiti di retribuzione PrestO o dei limiti di orario massimo di lavoro occasionale consentito, pari a 280 ore. Per evitare abusi, il lavoratore può confermare l’effettiva avvenuta prestazione. Infatti l'utilizzatore, dopo aver effettuato la comunicazione preventiva obbligatoria sulla piattaforma Inps, può revocarla nei tre giorni seguenti a quello dell’attività prevista, qualora non si sia svolta. Per questo motivo il lavoratore che ha effettivamente svolto la prestazione potrà entrare nella piattaforma e confermarne l'esecuzione, inibendo in tal caso la revoca da parte del committente. Oppure se quest’ultimo la revocherà prima della conferma, il lavoratore sarà informato tramite sms e potrà intervenire per comunicare di aver svolto l’attività, garantendosi il diritto all’accredito del compenso. Per tutti coloro che sono interessati dalla normativa è necessaria una cultura della legalità che consenta di conoscere bene le possibilità che concede la norma, onde evitare il superamento dei limiti previsti ed il rischio di abuso.

Valentina Pianelli

06 Luglio 2017 13:46 - Ultimo aggiornamento: 06 Luglio 2017 13:46
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