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CRONACA

Napoli: Torre Annunziata, crollo di via Rampa, chiuse le indagini

17 Aprile 2018 13:26 —

In data odierna la Procura della Repubblica di Torre Annunziata,  tramite la Compagnia dei Carabinieri di Torre Annunziata ed il locale Commissariato PS, ha eseguito  la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di sedici soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda del crollo del palazzo di Via Rampa Nunziante avvenuto il 7 luglio dell'anno scorso e che portò alla morte di otto persone. Le indagini svolte dalla Procura, dai Carabinieri e dalla Polizia, corroborate dalle consulenze tecniche sulle cause del crollo e sulla legittimità urbanistica dei lavori, hanno permesso di delineare un quadro chiaro in ordine alle responsabilità, sia relativamente al crollo che agli abusi urbanistici e ai connessi falsi in atto pubblico rilevati. La consulenza tecnica redatta dai professori Nicola Augenti e Andrea Prota ha consentito di accertare che causa del crollo sono stati i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da Velotto Gerardo al secondo piano del palazzo in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, tramite la demolizione di tramezzi divisori che, sovraccaricando il maschio murario al secondo piano, nonché indebolendo in modo significativo detto maschio in quanto la compagine muraria veniva privata in più punti di elementi lapidei (pietre di tufo), cagionavano lo schiacciamento dei maschi murari che costituivano il muro perimetrale esterno a nord, prospiciente la ferrovia. Le indagini hanno disvelato il ruolo di direttore dei lavori di fatto rivestito dall'arch. Massimiliano Bonzani. Quest'ultimo, inoltre, insieme all'arch. Manzo Aniello e all'arch. Giacomo Cuccurullo, deceduto nel crollo, sono ritenuti responsabili del crollo,   preceduto dalla comparsa di lesioni lungo i paramenti oltre che nello spessore dei maschi murari, in quanto, nonostante la sussistenza di uno stato di dissesto evidente e di una situazione pericolosa dei luoghi a loro nota, anche in relazione alle loro conoscenze tecniche, ponevano e facevano porre in opera presidi di assicurazione quali isolati puntelli metallici, "spallette" di mattoni  pieni, chiaramente insufficienti al consolidamento delle strutture e, ignorando e sottovalutando tali segnali di pericolo imminente manifestatisi per tempo, non ponevano in essere le opere di assicurazione necessarie ad evitare il crollo, né disponevano o facevano disporre, segnalando la suddetta  situazione di pericolo ai Vigili del Fuoco, lo sgombero dell'immobile, così  da evitare il decesso di Cuccurullo Giacomo, Laiola Adele, Cuccurullo Marco, Aprea Giuseppina, Guida Pasquale, Duraccio Anna, Guida Francesca e Guida Salvatore. Analogamente, è stata ritenuta la responsabilità di Cuomo Roberto, amministratore, a conoscenza dell'illegittimità di tali lavori di manutenzione straordinaria e dell'esecuzione in corso dei medesimi, il quale ometteva di richiedere a Velotto Gerardo l'esibizione dei titoli abilitativi, nonostante diversi condomini avessero segnalato l'esecuzione di lavori di notevole rilevanza realizzati con martello pneumatico azionato per diverse ore del giorno e, conseguentemente, ometteva di verificare la portata degli stessi e di adottare i necessari provvedimenti a tutela della incolumità dei condomini e di terzi e di inoltrare la doverosa segnalazione agli organi competenti. Più  nel  dettaglio,  Velotto Gerardo  ed  il  direttore  di  fatto  dei  lavori  Bonzani  Massimiliano, con  la collaborazione   materiale   di   un    operaio   Pasquale    Cosenza,   eseguivano    lavori    illegittimi   di manutenzione straordinaria  ed effettuavano  la demolizione  dei tramezzi  divisori  inizialmente  presenti nella zona nord-ovest  del secondo  piano ed in  particolare  del tramezzo  divisorio  presente  in  adiacenza alla  trave emergente  in cemento  armato; in tal modo  sovraccaricando il maschio  murario  al secondo piano, compreso  tra il primo e il secondo vano della facciata nord rispetto ai pesi sopportati sino a quel momento,  indebolendo in modo  significativo  detto  maschio  in quanto  la compagine muraria veniva privata  in  più  punti  di elementi  lapidei  (pietre  di tufo),  con  la  conseguenza   di  ridurre  la  sezione reagente dell'elemento portante e di minare l'integrità della predetta compagine  muraria. Tali  lavori  cagionavano   lo  schiacciamento  dei  maschi  murari  che  costituivano  il  muro  perimetrale esterno  a nord,  prospiciente la ferrovia;  schiacciamento che aveva  origine  con  la rottura  per  presso- flessione  deviata  del suddetto  maschio  murario (quello compreso  tra il  primo e il secondo  vano  della facciata nord)  il cui collasso determinava  un sovraccarico  progressivo  dei maschi adiacenti. I lavori  non furono  sospesi,  fermati  o impediti  né dall'amministratore  del palazzo, Roberto Cuomo,  a conoscenza dell'illegittimità  di tali  !avori  di manutenzione straordinaria e dell'esecuzione  in  corso  dei medesimi,   nonostante   diversi   condomini  avessero   segnalato   l'esecuzione   di  lavori   di   notevole rilevanza  realizzati  con  martello  pneumatico  azionato  per diverse  ore del giorno,  né  dagli  architetti Bonzani,  Manzo  ed il  deceduto  Cuccurullo  Giacomo,  i  quali,  nonostante  il  fenomeno  di crollo  fosse stato  preceduto   dalla  comparsa   di  lesioni   lungo  i paramenti   (interno   ed  esterno),   oltre  che  nello spessore  dei  maschi  murari,  nonostante  la  sussistenza   di  uno  stato  di  dissesto  evidente   e  di  una situazione pericolosa dei luoghi a loro nota anche  in  relazione alle loro conoscenze tecniche,  nei giorni immediatamente  antecedenti  al crollo  ponevano  e/o facevano porre  in  opera  presidi  di assicurazione (quali    isolati    puntelli    metallici,    "spallette"   di   mattoni    pieni)    chiaramente   insufficienti    al consolidamento delle strutture e, ignorando  e/o sottovalutando tali segnali  di pericolo  imminente manifestatisi  per  tempo,  non  ponevano   in  essere  le  opere  di assicurazione necessarie   ad  evitare  il crollo, né disponevano  o facevano  disporre,  segnalando  la suddetta  situazione  di pericolo  ai Vigili  del Fuoco,  lo sgombero dell'immobile che avrebbe evitato il decesso  di otto persone tra cui il Cuccurullo e la sua famiglia. Le  indagini  e  la consulenza  redatta  dal prof,  Alberto  Coppola  hanno  permesso di  accertare   anche l'illegittimità dei lavori edilizi  al primo piano  (che, però, nessuna  rilevanza  hanno avuto  sul crollo)  ed al secondo piano (lavori che hanno comportato  il crollo del palazzo). Dalle  investigazioni  è emerso altresì un allarmante  quadro in ordine  alle falsità ideologiche  commesse dai proprietari  degli appartamenti  per  attestare  la  legittimità urbanistica  del palazzo  e  dei  lavori  da effettuarsi. L'arch.  Massimiliano  Bonzani  (attualmente  sottoposto  alla misura interdittiva dall'esercizio della  sua professione per mesi dieci proprio  per i falsi commessi)  ha reiteratamente attestato  in atti  a sua firma (SCIA,  DOCFA,  etc.)  che  il palazzo  fosse  legittimo dal  punto  di  vista  urbanistico,  mentre   l'intero fabbricato  risulta realizzato in assenza  di titolo  abilitativo,  risultando  agli atti solo una licenza  edilizia rilasciata in data 5 .06.1957 per una villetta bifamiliare,  composta  da una piccola rimessa padronale, un piano   rialzato   con   due  vani   e   accessori  e  da un piano superiore con  quattro vani,  edificio completamente diverso da quello realizzato. Lo stesso  dicasi  per  i   proprietari  Vitiello Rosanna, Bonifacio   Ilaria,  Manzo  Aniello,  Cirillo  Emilio, Cuomo Roberto e Lafranco Fortunato Massimiliano, i quali nella S.C.l.A. del 23.03.2016 prot. N.  1564 attestavano  falsamente  che l'intervento riguardava  un immobile legittimato  in quanto realizzato  giusta licenza  edilizia cui è seguita  regolare  autorizzazione  di Abitabilità  n. 2613  del 25  maggio  1959;  i medesimi,  in concorso con Cirillo Mario, quale reale interessato e destinatario dell'appartamento formalmente  promesso   in  vendita   a  Cirillo   Emilio,   e con  l'arch.  Bonzani,   mediante  tale   falsa attestazione,   nonché  attestando   falsamente   che  i  lavori  interessati   dalle  variazioni   catastali   erano terminati   in  data 18  marzo  2016,  inducevano  in  errore  in ordine  alla corretta  rappresentazione  dello stato di fatto dell'immobile il funzionario  del catasto che procedeva  ad effettuare le variazioni catastali sulla  base  delle  false attestazioni  contenute  nei DOCFA  e nelle  allegate  planimetrie   dello  stato  dei luoghi; attestazioni  risultate mendaci  atteso che da un controllo a campione  effettato dall'Agenzia delle Entrate  emergeva  che  lo stato  dei  luoghi  non corrispondeva alle  planimetrie allegate  ai DOCFA  in quanto   gli   appartamenti    risultavano   ancora   strutturati   e   divisi   come   in   data   antecedente   alla presentazione della relativa istanza di variazione. I reati di falso ideologico in atto pubblico sono stati altresì contestati a Buongiovanni Rita, Buongiovanni   Giuseppe,  Buongiovanni   Donatella,  Amodio  Roberta,   che  in  qualità,   dapprima,   di promittenti   venditori  e,  poi,  di  venditori   dell'immobile  interessato  dal  crollo   in  favore  di  Vitiello Rosanna,  Bonifacio   Ilaria,   Manzo  Aniello,   Cirillo  Emilio,   Cuccurullo  Marco,   Cuomo   Roberto,   e Lafranco  Fortunato Massimiliano, attestavano falsamente nel contratto preliminare di vendita stipulato davanti al notaio  Domenico di Li egro  in  data 20.07 .20 l 5 e nel contratto  definitivo rogato  il 21 .04.2016 davanti  al  medesimo notaio,   che  l'intero fabbricato  era  stato  realizzato  in  epoca   antecedente  al  1 settembre  1967  in  conformità  alla  normativa  vigente;  attestazione  non  veritiera,  atteso   che l'intero fabbricato  risulta  realizzato  in  assenza di  titolo   abilitativo,  risultando  agli  atti  come   detto solo  una licenza  edilizia  rilasciata  in  data  5.06.1957  per una villetta bifamiliare, composta  da  una  piccola rimessa padronale,  un piano  rialzato  con due vani e accessori e da un piano superiore con quattro vani, edificio completamente diverso da quello realizzato, e che i dati indicati con riferimento alla licenza edilizia (25 maggio  J 959  n. 2613)  in realtà erano relativi alla autorizzazione alla abitabilità.

17 Aprile 2018 13:26 - Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2018 13:26
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