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SALUTE

Covid-19: In Campania per i trasporti marittimi resta in vigore l'ordinanza regionale. Cosa dice l'ordinanza regionale

05 Agosto 2020 00:04 —

In relazione alle disposizioni del Ministero della Salute sullobbligo di mantenere  una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro a bordo dei traghetti, in Campania rimangono in vigore l’attuale ordinanza e l’attuale regime di norme di sicurezza. Tanto in attesa che vengano chiarite la stessa ordinanza e le deroghe stabilite dal Comitato tecnico Scientifico. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha inviato una lettera ai ministri della Salute, delle Infrastrutture e dell’Interno – e per conoscenza al Presidente del Consiglio – nella quale si chiede un chiarimento ad horas su tali deroghe. Si invita inoltre il ministro dell’Interno a predisporre un piano di controllo sui traghetti e sui bus per garantire il rispetto dell’ordinanza regionale e dell’obbligatorietà dell’uso delle mascherine a bordo, indispensabile  per rendere efficace la tutela sanitaria dei viaggiatori e del personale.

Di seguito la parte dell'ordinanza n.64 del 31 luglio scorso che interessa i trasporti, valida fino al 9 agosto prossimo, salvo proroga e salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza di sopravvenienze nonché del monitoraggio quotidiano effettuato dall’Unità di Crisi regionale, su tutto il territorio regionale della Campania: 

"E’ fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. L’eventuale inosservanza è punita ai sensi del successivo art.6. 2. Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto previsto al successivo art.6 ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine".

Per leggere l'ordinanza in versione integrale Clicca Qui

 

05 Agosto 2020 00:04 - Ultimo aggiornamento: 05 Agosto 2020 00:04
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